giovedì 8 ottobre 2009

I poteri del Presidente della Repubblica.


Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina i ministri.

Nomina cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale.

Può nominare senatori a vita cinque cittadini italiani che si siano distinti per particolari meriti nei confronti del Paese.


Presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM), l'organo di autogoverno dei giudici.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Fonte: http://www.edscuola.it/archivio/ped/civica/presidente.html

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