domenica 30 gennaio 2011

Caso Ruby: il Fisco presenta il conto.


Il fisco non fa sconti, è il caso di dirlo. Stando ad una recente sentenza della Cassazione infatti i proventi derivanti dall’attività di prostituzione devono rendere conto alle Entrate tanto quanto una qualsiasi altra professione. Poco importa se l’attività in questione sia di dubbia moralità.

Coglie nel segno la sentenza, se si considera che prostitute, escort e hostess immagine non fanno la fattura in 9 casi su 10 e nel 2010 hanno evaso 1,2 MLD di euro, + 12,7% rispetto al 2009. “In Italia il 92% delle prostitute non rilascia la ricevuta fiscale nonostante la Cassazione abbia ritenuto tassabili i proventi” - denuncia Vittorio Carlomagno presidente dell’ Associazione Contribuenti Italiani - “Il fenomeno è in costante crescita e né il redditometro, né lo spesometro riusciranno ad arginare questo malcostume”.
La classifica vede al primo posto le prostitute di Venezia con 97%, seguita da Genova con il 96%, Milano con il 95%, Aosta con il 94%, Roma con il 93%, Verona con il 91%, Napoli con il 90%; Palermo con il 88%, Torino con il 87% e Bari con il 85%. Complessivamente la classifica della illegalità fiscale - relativa sia a coloro che non hanno emesso fattura, sia a coloro che, emettendola, hanno maggiorato del 20% il compenso pattuito - stilata da Lo Sportello del Contribuente, vede al primo posto le prostitute, con il 92,3% degli evasori, seguite dalle escort (90,9%) e dalle hostess immagine (87,4%).

Anche volendo considerare illecito, in quanto contrario al buon costume, l’accordo che ha ad oggetto una prestazione sessuale verso il pagamento di denaro o di beni in natura, i relativi proventi sarebbero comunque ugualmente tassabili ai fini delle imposte dirette. Difatti l’art. 14, comma 4, della legge 537/93, prevede che nell’ambito delle categorie reddituali (reddito di lavoro autonomo, reddito d’impresa, etc.) devono essere ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Qualora, poi, i proventi illeciti non siano classificabili nelle predette categorie di reddito vanno comunque considerati come redditi diversi.

La sentenza

La Corte di Cassazione (sentenza n.20528 dello scorso 1 Ottobre) ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo sottoposti al prelievo Irpef, Irpa e Iva i guadagni di una ballerina che si prostituiva. Si legge in sentenza: “pur essendo tale attivita’ discutibile sul piano morale, non puo’ essere certamente ritenuta illecita”. Non solo. Non assume nessun rilievo, hanno spiegato i giudici, la risposta a interrogazione parlamentare del 31 luglio 1990 del ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, trattandosi di una valutazione peraltro risalente nel tempo, che non vincola in nessun modo i giudici.

Efficienza svizzera

Per prostituirsi ci vorrà l’autorizzazione municipale ed un’assicurazione malattia. Succede nell’efficientissima Zurigo, dove secondo un’ordinanza comunale le prostitute che battono i marciapiedi saranno soggette ad autorizzazione e dovranno dimostrare di essere maggiorenni, di disporre di un permesso di soggiorno e di avere un’assicurazione malattia.
Novità sono previste anche per i gestori di bordelli, che analogamente a quanto avviene per altri esercizi pubblici dovranno richiedere un’apposita patente legata a precise condizioni.

http://www.soldiblog.it/post/3490/caso-ruby-il-fisco-presenta-il-conto



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