Buone notizie per chi ha l’abitudine di parcheggiare ovunque: gran parte delle multe elevate sulle strisce blu per mancato pagamento del ticket sono illegittime e possono essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace. In questo articolo vi spiegheremo i due principali motivi di illegittimità e come fare ricorso.
Primo: Comune non può elevare multe per mancata esposizione del tagliando di pagamento nelle strisce blu se non ha predisposto, nelle immediate vicinanze, anche aree di parcheggio gratuite e senza dispositivi di controllo della durata della sosta. Le strisce blu e quelle bianche devono infatti essere equamente distribuite tra loro e non si può prevedere solo spazi a pagamento.
Questo vuol dire che, se il Comune non ha adempiuto a tale onere, le eventuali contravvenzioni per mancato pagamento del ticket sono tutte nulle. Lo prevede la legge e se ne sono convinti ormai diversi tribunali. Fanno eccezione, come si diceva, le aree pedonali, le zone a traffico limitato (ZTL) per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate da delibera della giunta comunale. E’ quindi sempre meglio accertarsi che se, nelle vicinanze alle strisce blu ove è stata parcheggiata l’auto, ci siano anche spazi delimitati dalle strisce bianche.
E per essere certi, tuttavia, che il vostro ricorso venga accolto dal giudice, è consigliabile verificare, presso il Comune, il piano stradale ove si stabilisce la ripartizione delle strade tra aree di sosta a pagamento e gratuite. Secondo motivo: oltre al precedente, c’è un altro motivo che rende la quasi totalità delle multe sulle strisce blu. Il codice della strada prevede infatti [3] che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Sono quindi illegittime le contravvenzioni elevate per sosta sulle strisce blu se queste aree sono state ricavate (come quasi sempre avviene) lungo la stessa strada destinata al traffico, con conseguente restringimento della carreggiata. Questo rende di fatto nulle gran parte delle multe per mancato pagamento del ticket.
[1] Art. 7, comma 8, Cod. della Strada.
[2] Da ultimo, Trib. Roma sent. n. 16885 del 7.09.2012. Cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 116 del 9.01.2007.
[3] Art. 7, comma 6, Cod. della Strada.
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