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sabato 4 settembre 2021

Cartelle fiscali, come e quando pagare dopo la fine della tregua di agosto. - Marco Mobili e Giovanni Parente

 

Non c’è solo la ripresa graduale delle notifiche. Attenzione agli atti scaduti prima dell’8 marzo 2020: bisogna pagare subito o chiedere una rateizzazione. Per gli atti in scadenza dopo l’8 marzo 2020 c’è tempo fino al 30 settembre 2021.

Ripresa graduale delle notifiche e pagamenti da recuperare. Dopo la tregua di Ferragosto, riprende l’attività della riscossione. Nonostante sia salendo il pressing di alcune forze della maggioranza per un nuova sospensione, il 1° settembre segna lo spartiacque dal quale l’agente della riscossione può riprendere l’attività di notifica di cartelle e altri atti (dalle ipoteche ai pignoramenti, compresi quelli di stipendi e pensioni) rimasti fermi dall’8 marzo 2020 per le moratorie concesse a causa dell’emergenza Covid. Ma non solo, perché bisognerà tornare anche a versare per le cartelle che erano state già consegnate prima del lockdown di marzo 2020. A ricordare tutte le scadenze in calendario è un comunicato di agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020.

Per il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della «zona rossa»), agenzia Riscossione ricorda che «il contribuente dovrà procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l'avvio delle procedure di recupero».

Atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Per gli atti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della «zona rossa») al 31 agosto 2021, il pagamento invece dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

I piani di rateizzazione.

Per i piani di dilazione Ader ricorda che il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della «zona rossa») al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive dal decreto Ristori (Dl 137/2020). Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Le possibilità di dilazionare i pagamenti.

I contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un'unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori (Dl 137/2020) fino al 31 dicembre 2021.

• Tolleranza fino a 10 rate. Per le rateizzazioni attive all'8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione.

• Basta la domanda fino a 100mila euro. Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha innalzato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l'ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).

 Nuova chance per chi è decaduto. Agenzia delle Entrate-Riscossione fa notare che può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate scadute. Stessa possibilità anche per coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle «rottamazioni» e il «saldo e stralcio») che possono rateizzare le somme ancora dovute.

Le modalità di pagamento.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione «Trova lo sportello e prenota».

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

IlSole24Ore