giovedì 13 maggio 2010

Giudice di pace: Serit Sicilia non può riscuotere tributi

La sentenza nega che la società abbia la qualifica di agente riscossore. Provvedimento che potrebbe d'ora in poi determinare l'illegittimità dei pagamenti

PALERMO.


La Serit Sicilia non può svolgere l'attività di riscossione dei tributi. Lo sostiene, in una sentenza, che potrebbe determinare l'illegittimità dei pagamenti che venissero effettuati d'ora in poi dai cittadini, il giudice di pace di Palermo, che ha negato che la società abbia la qualifica di agente riscossore.


Il provvedimento, emesso lo scorso 10 aprile, accoglie il ricorso presentato dall'avvocato Alessandro Dagnino contro una cartella esattoriale della Serit Sicilia che aveva ad oggetto il pagamento di una serie di multe.


Complesso il ragionamento seguito dal giudice che prende spunto dalla legge regionale 19 del 2005, che recependo la normativa nazionale, ha istituito la Riscossione Sicilia spa, una società pubblica incaricata dell'esazione dei tributi.


La legge prevede che questa possa esercitare l'attività di riscossione attraverso una partecipata - la Serit Sicilia - a due condizioni.


Cioé la società pubblica deve acquistare la maggioranza delle quote della sua controllata; e la controllata deve avere partecipazioni azionarie nella controllante.


Ora, secondo il giudice di pace, si sarebbe verificata solo la prima delle due condizioni: cioé la Riscossione Sicilia avrebbe partecipazioni di maggioranza nella Serit, mentre la Serit non avrebbe provato in giudizio di avere acquistato le quote della sua controllante e pertanto non avrebbe la qualifica di agente di riscossione.


La sentenza potrebbe avere effetti dirompenti per il futuro perché tutte le cartelle esattoriali, i provvedimenti di fermo amministrativo, le iscrizioni di ipoteche effettuati a decorrere dalla sentenza sarebbero illegittimi in quanto posti in essere da un soggetto incompetente.


"Ma l'effetto del provvedimento - spiega l'avvocato Dagnino - potrebbe estendersi anche al passato almeno per le attività di espropriazione forzata come le ipoteche, i fermi amministrativi e le vendite immobiliari compiuti dopo il 2005, anno di entrata in vigore della legge regionale.


Diverso sarebbe, invece, il caso di chi ha pagato le cartelle esattoriali perché il rimborso in questo caso non sarebbe possibile".


http://www.gds.it/gds/sezioni/cronache/dettaglio/articolo/gdsid/110029/


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