Il gruppo dovrà pagare una multa di 200mila euro: "Informazioni incomplete".
ROMA - L'Antitrust boccia come pubblicità ingannevole lo spot con cui l'estate scorsa Fiat ha pubblicizzato le sue vetture con un claim che prometteva il blocco del prezzo del carburante a 1 euro al litro per tre anni: l'Autorità ha comminato a Fiat Group Automobiles una multa di 200.000 euro.
Nel bollettino settimanale, l'Antitrust contesta al Lingotto di avere omesso alcune informazioni sull'offerta che è stata prospettata negli spot trasmessi nei mesi di giugno e luglio come se l'unico limite fosse quello temporale dei tre anni dall'acquisto dell'auto. Di qui la sanzione che colpisce «una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo». Nel bollettino dell'Antitrust si legge che «i messaggi descritti risultano in contrasto con gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto, fornendo informazioni incomplete o comunque non percepibili dai destinatari sulle variabili che incidono sul prezzo del bene proposto, sono idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso».
Le omissioni. «I messaggi, infatti - spiega l'Antitrust - omettono di indicare in modo chiaro che l'acquisto di una autovettura nuova Fiat, escluse quelle cosiddetti bi-fuel che non sono state inserite tra quelle a cui è applicabile la promozione, dà diritto ad ottenere una fuel card che consente agli acquirenti di acquistare presso alcuni distributori IP aderenti all'iniziativa un certo numero di litri di carburante al prezzo di 1 euro. I quantitativi di carburante acquistabili sono definiti sulla base del modello di autovettura acquistata». «Il comportamento oggetto della presente procedimento - aggiunge l'Authority - si presta, infine, ad una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta 'se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è direttà».
«In merito alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra - sottolinea l'Antitrust - nel caso di specie, da parte di Fiat, il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista quale la società in esame. Questi, infatti, è un importante operatore presente da lungo tempo nel settore della produzione e della vendita di autovetture, molto conosciuto dai consumatori e dal quale è legittimo attendersi una particolare attenzione alla qualità e completezza della propria attività di comunicazione pubblicitaria».
Nel bollettino settimanale, l'Antitrust contesta al Lingotto di avere omesso alcune informazioni sull'offerta che è stata prospettata negli spot trasmessi nei mesi di giugno e luglio come se l'unico limite fosse quello temporale dei tre anni dall'acquisto dell'auto. Di qui la sanzione che colpisce «una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo». Nel bollettino dell'Antitrust si legge che «i messaggi descritti risultano in contrasto con gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto, fornendo informazioni incomplete o comunque non percepibili dai destinatari sulle variabili che incidono sul prezzo del bene proposto, sono idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso».
Le omissioni. «I messaggi, infatti - spiega l'Antitrust - omettono di indicare in modo chiaro che l'acquisto di una autovettura nuova Fiat, escluse quelle cosiddetti bi-fuel che non sono state inserite tra quelle a cui è applicabile la promozione, dà diritto ad ottenere una fuel card che consente agli acquirenti di acquistare presso alcuni distributori IP aderenti all'iniziativa un certo numero di litri di carburante al prezzo di 1 euro. I quantitativi di carburante acquistabili sono definiti sulla base del modello di autovettura acquistata». «Il comportamento oggetto della presente procedimento - aggiunge l'Authority - si presta, infine, ad una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta 'se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è direttà».
«In merito alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra - sottolinea l'Antitrust - nel caso di specie, da parte di Fiat, il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista quale la società in esame. Questi, infatti, è un importante operatore presente da lungo tempo nel settore della produzione e della vendita di autovetture, molto conosciuto dai consumatori e dal quale è legittimo attendersi una particolare attenzione alla qualità e completezza della propria attività di comunicazione pubblicitaria».